Art. 4.
(Misure per il rafforzamento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese).

      1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo di cui al medesimo comma sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2006.